Antincendio Edifici: tutte le novità del D.M. 25 Gennaio 2019 Il 6 maggio del 2019 è entrato in vigore il decreto 25 gennaio 2019 che modifica e integra il decreto n.246/1987 concernente le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Sicurezza delle facciate Le disposizioni relative alla sicurezza delle facciate contenute nel decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019, riguardano solo edifici di nuova costruzione e quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Gli obbiettivi sono:
Gestione della sicurezza antincendio: Di maggiore interesse per gli amministratori, in quanto riguarda tutti i condomìni esistenti e con altezza antincendi maggiore o uguale a 12 metri (la stragrande maggioranza), è la gestione della sicurezza antincendio. La prima scadenza è il 6 maggio 2020. Entro tale data, per tutti i condomìni con altezza antincendi ≥ 12 metri, l’amministratore dovrà far predisporre un piano di Gestione della Sicurezza Antincendio. Esso consiste in misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure più semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri). In sintesi, è necessario individuare i comportamenti e le azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza.
Tutti gli occupanti dovranno conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle. Compiti a carico del responsabile dell’attività:
CONDOMINI SICURI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA, PER EDIFICI OLTRE I 12 M. ESEGUE SOPRALLUOGO E DISPONE: