Qualita’ delle acque destinate al consumo umano

Decreto Legislativo n. 31 del 2 Febbraio 2001, modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 27 del 2 Febbraio 2002, recepisce l’attuazione della Direttiva 98/83/CE relativamente alla QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Ai fini del decreto si intende per:
A. “acque destinate al consumo umano”: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione o mediante cisterne;


B. “impianto di distribuzione domestico”: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, denominata punto di consegna, è costituito dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione (art. 2).


Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna.


Qualora sussista il rischio che le acque, le aziende unità sanitarie locali dispongono che:
- siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
- i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare (art. 5).


Il sistema dei controlli è il seguente: - i controlli interni sono quelli che il gestore deve effettuare per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano e i cui risultati devono essere conservati per cinque anni; - i controlli esterni vengono affidati all’unità sanitaria locale per verificare che le acque soddisfino i requisiti del decreto. Laddove le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro, il gestore, dopo aver consultato l’azienda sanitaria locale e l’autorità di rifornimento, individua tempestivamente le cause della non conformità delle acque ed attua gli interventi necessari per consentire l’immediato ripristino della qualità delle acque erogate. Il termine per la messa in conformità delle acque ai valori di parametro dell’allegato 1 è stabilito per il 25/12/2003 (art. 15).

La responsabilità dell’amministratore del condominio nella somministrazione di acqua dal punto di consegna della pubblica distribuzione al rubinetto. Il d.lgs n. 27/2002, estende all’amministratore del condominio la responsabilità dell’igiene dell’acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del pubblico distributore fino al rubinetto. Nei confronti dell’amministratore del condominio sono irrogabili le seguenti sanzioni pecuniarie corrispondenti al pagamento:


- della somma da euro 10329 a euro 61974 (art. 19 comma 1) qualora fornisca acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- della somma da euro 5164 a euro 30987 (art. 19 comma 2) quando i valori di parametri fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto;
- della somma da euro 5165 a euro 30987 (art. 19, comma 4-bis) se non conserva per cinque anni i risultati del controllo delle acque.


Inoltre nei confronti dell’amministratore del condominio il Sindaco del comune territorialmente competente, a seguito della richiesta della azienda unità sanitaria locale, può emettere un ‘ ordinanza, giustificata da motivi d’igiene, la quale prescrive l’adozione delle misure tecniche necessarie per tutelare la correttezza sanitaria della somministrazione delle acque dal punto di arrivo dell’acqua distribuita dal servizio pubblico al rubinetto. L’inosservanza dell’adempimento delle prescrizioni dell’ordinanza, integra una fattispecie di reato ed è sanzionata dall’articolo 650 c. p. con l’arresto fino a tre mesi e con un’ammenda fino a 206,00 euro. La responsabilità dell’amministratore si evince dalle attribuzioni dell’amministratore, disciplinate dall’articolo 1130 c. c., per le quali deve: riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’esercizio e per l’esercizio dei servizi comuni.